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PACCHETTO MOBILITÀ - NUOVE NORME IN MATERIA DI DISTACCO DEI CONDUCENTI
Legge sul pacchetto mobilità: ritorno periodico del conducente alla base.
Articolo 8, paragrafo 8 bis, del regolamento (CE) n. 561/2006:
Obiettivo della norma: migliorare le condizioni di lavoro degli autisti consentendo loro di trascorrere periodi di riposo più lunghi a casa e contrastare la guida continuativa.
Nuove modifiche: Obbligo per gli operatori: organizzare il lavoro degli autisti in modo da garantire che possano tornare “a casa” almeno ogni 4 settimane (o ogni 3 settimane in caso di due periodi di riposo ridotti consecutivi).
Luoghi di ritorno: sede operativa del datore di lavoro presso la quale l’autista è normalmente assegnato oppure luogo di residenza dell’autista (a scelta dell’autista).
Documentazione: le imprese di trasporto devono utilizzare i registri del tachigrafo, i turni di servizio dei conducenti o altra documentazione per dimostrare la conformità. Le prove devono essere conservate presso la sede dell’impresa. Il conducente può scegliere un luogo di riposo, ma non è possibile esonerare il datore di lavoro dall’obbligo di organizzare il lavoro in modo da consentire il ritorno a «casa».
Come dimostrare il ritorno a casa?
I registri dei tachigrafi devono essere conservati presso la sede per 12 mesi.
Turni di servizio degli autisti, altra documentazione (biglietti o altre modalità di viaggio – ad es. l’autista ha viaggiato su un minibus messo a disposizione dal datore di lavoro).
Devono essere disponibili presso la sede dell’impresa di trasporto ed essere esibiti alle autorità di controllo su richiesta.
IMPORTANTE: Non si deve chiedere al conducente di esibire tali prove. Dopo aver effettuato un controllo su strada, le autorità di controllo potrebbero decidere di richiedere ulteriori informazioni sull’attività di un conducente alle autorità dello Stato membro in cui ha sede l’impresa di trasporto.
C’è un modo per evitare questo obbligo?
L’obbligo del datore di lavoro di garantire il regolare rientro di un autista è di natura organizzativa e comporta l’obbligo di conservare la relativa documentazione ai fini dei controlli da parte delle autorità competenti.
Pertanto, una dichiarazione firmata da un autista (ad esempio, come parte integrante del contratto di lavoro o una dichiarazione con cui si rinuncia in anticipo al diritto di rientro, prima che l’autista riceva un’offerta dal datore di lavoro) con cui rinuncia al proprio diritto di scegliere di rientrare «a casa» non può esonerare il datore di lavoro dall’obbligo di offrire una reale possibilità di rientro, né dall’obbligo di organizzare il lavoro di conseguenza.
Riduzione del riposo settimanale: legge sul pacchetto sulla mobilità
Nuove modifiche: flessibilità per i periodi di riposo settimanali: possibilità per i conducenti di effettuare 2
periodi di riposo settimanali ridotti consecutivi, a determinate condizioni,
- Solo per conducenti impegnati nel trasporto merci internazionale
- I due periodi di riposo ridotti consecutivi devono essere effettuati al di fuori dello Stato membro di residenza del conducente
- I due periodi compensativi devono essere presi in blocco e attaccati al riposo settimanale obbligatorio che segue i due riposi settimanali ridotti
consecutivi
Deroga per traghetti e treni in materia di riposo settimanale ridotto e regolare: pacchetto sulla mobilità
Art. 9 del Reg. 561/ 2006
Possibilità di interrompere due volte (per un massimo di 1 ora in totale per entrambe le interruzioni):
- Riduzione dei giorni di riposo settimanali in caso di trasporto di un veicolo su traghetto o treno
- Se i viaggi settimanali in traghetto/treno superano le 8 ore (solo in cabina letto)
Il conducente deve avere a disposizione una cabina con letto, una cuccetta o una poltrona reclinabile.
Per quanto riguarda i periodi di riposo settimanali regolari: i conducenti non possono trascorrere una parte del proprio periodo di riposo settimanale all’interno del veicolo prima di salire a bordo e/o dopo essere scesi dal traghetto/treno.
Tempo di guida eccezionale (deroga): pacchetto mobilità
Art. 12 (2) e 3 del Reg 561/ 2006
Possibilità di superare di un’ora i limiti giornalieri e settimanali di guida qualora il conducente debba raggiungere il proprio domicilio per il riposo settimanale,
È possibile superare di 2 ore i limiti giornalieri e settimanali di guida se il conducente deve raggiungere la propria abitazione per il riposo settimanale obbligatorio. Il conducente deve effettuare una pausa di 30 minuti prima di proseguire la guida.
Condizioni:
- Situazione eccezionale
- Non è consentito ridurre il periodo di riposo
- È necessario compensare il prolungamento con un periodo di riposo supplementare da aggiungere a un altro periodo di riposo entro 3 settimane
Nuove deroghe: quali sono le circostanze eccezionali?
Queste due nuove deroghe possono essere applicate quando, a causa di circostanze impreviste e indipendenti dalla volontà del conducente o dello spedizioniere (condizioni meteorologiche, ingorghi, ritardi nei punti di carico/scarico, ecc.), un conducente non è in grado di raggiungere uno dei luoghi sopra indicati per il riposo settimanale senza violare le norme relative ai riposi giornalieri o settimanali.
Il conducente dovrebbe segnalarlo sul tachigrafo?
Il conducente è tenuto a indicare manualmente il motivo della deroga ai limiti di guida sulla stampa, sul foglio di registrazione o sul
turno di servizio. Tale dichiarazione rende il conducente responsabile delle informazioni fornite.
Sosta fuori dalla cabina: legge sul pacchetto mobilità
Articolo 8 (8) del Reg561/ 2006
Nuove modifiche: divieto di trascorrere il riposo settimanale obbligatorio nella cabina del camion.
Costo dell’alloggio: a carico del datore di lavoro.
L’onere della prova spetta alle autorità di controllo: i conducenti non sono tenuti a presentare prove quali le fatture d’albergo. Le sanzioni possono essere comminate solo quando
i conducenti vengono sorpresi in flagrante.
Quali documenti deve esibire un autista al controllore per dimostrare di aver trascorso il riposo settimanale obbligatorio fuori dal camion?
Spiegazione CE: I conducenti o i datori di lavoro possono essere multati per inosservanza del divieto di effettuare il riposo settimanale obbligatorio (di durata superiore a 45 ore) all’interno del veicolo solo qualora essi stessi o i loro conducenti vengano sorpresi a effettuare tale riposo all’interno del veicolo al momento del controllo.
Altre modifiche alle norme dell'UE relative al pacchetto sulla mobilità
Norme sul cabotaggio
Normativa vigente: attualmente, in un paese straniero sono consentite tre operazioni di cabotaggio nell’arco di sette giorni.
Novità: una volta entrato in vigore il Pacchetto Mobilità, il vettore potrà effettuare un massimo di tre operazioni di cabotaggio nell’arco di sette
giorni di calendario consecutivi; TUTTAVIA, l’autista non potrà effettuare un’altra operazione di cabotaggio sul territorio dello stesso paese a meno che non siano trascorsi almeno quattro giorni dall’ultimo viaggio di questo tipo.
Periodo di riposo di 4 giorni. Ciò significa che il vettore potrà effettuare al massimo tre operazioni di cabotaggio nei successivi sette giorni di calendario, ma l’autista non potrà effettuare un’altra operazione di cabotaggio sul territorio dello stesso paese; sarà infatti introdotto un periodo di riposo di almeno quattro giorni prima che possano essere effettuate ulteriori operazioni di cabotaggio nello stesso paese, utilizzando lo stesso automezzo. Il camion non potrà essere utilizzato. Ciò significa che il veicolo sarà “inattivo” per un periodo di almeno 4 giorni dopo il cabotaggio (ad esempio nei Paesi Bassi).
Regole per il distacco dei conducenti
Novità: il Pacchetto Mobilità introduce un’esenzione dalle norme in materia di distacco per i conducenti che svolgono le seguenti attività:
- operazioni di transito in trasporti bilaterali
- trasporto combinato (se effettuato nell’ambito di un trasporto bilaterale)
- operazioni di cross-trade (l’esenzione si applica a 1 operazione di carico o scarico oppure a 2 operazioni di carico o scarico durante il viaggio di ritorno, a condizione che abbiano luogo nell’ambito di un trasporto bilaterale. L’esenzione è valida per la registrazione manuale del momento del passaggio di frontiera)
Licenze per gli autotrasportatori con una flotta di veicoli da 2,5 a 3,5 tonnellate nel settore del trasporto internazionale (giugno 2022)
Novità: con l’entrata in vigore del Pacchetto Mobilità, saranno introdotti nuovi obblighi per le imprese che effettuano trasporti con
veicoli con un peso lordo massimo compreso tra 2,5 e 3,5 tonnellate, quali:
- ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasportatore su strada e una licenza comunitaria
- dimostrare di disporre di una certa capacità finanziaria
IMPORTANTE: Il cambiamento più rilevante per gli autotrasportatori che gestiscono una flotta di veicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate è l’introduzione di un’autorizzazione per l’esercizio della professione di operatore del trasporto su strada, che finora non era richiesta.
Sostituzione dei tachigrafi
Novità: il calendario delle modifiche relative a questi dispositivi è il seguente:
- Sostituzione obbligatoria dei tachigrafi analogici e digitali con tachigrafi intelligenti di seconda generazione – dicembre 2024
- Obbligo di conservare e presentare per il controllo i dati del tachigrafo relativi al giorno in corso e ai 56 giorni precedenti – dicembre 2024
- Sostituzione obbligatoria dei tachigrafi intelligenti di prima generazione con quelli di seconda generazione – settembre 2025
- Obbligo di utilizzo dei tachigrafi e di registrazione dell’orario di lavoro e dei periodi di riposo per i conducenti di veicoli fino a 3,5 t nel trasporto internazionale – luglio 2026.
Novità: i nuovi tachigrafi intelligenti registreranno automaticamente la posizione del veicolo in punti successivi (o nel punto più vicino a quelli in cui è disponibile un segnale GPS). Inoltre, per facilitare i controlli di conformità da parte delle autorità competenti, il tachigrafo dovrà registrare le informazioni relative allo specifico utilizzo del veicolo (trasporto di merci o passeggeri).
Quali operazioni di trasporto rientrano nelle norme sul distacco degli autisti previste dal pacchetto sulla mobilità e quali ne saranno escluse?
Come verranno controllate le operazioni bilaterali su strada (quali documenti)?
L’autorità verificherà:
- Contratto di trasporto / (e-CMR)
- Registrazioni del tachigrafo,
Il salario minimo nel contesto del distacco degli autisti e della normativa sul pacchetto sulla mobilità.
Quali sono le garanzie previste per i conducenti in regime di distacco in materia di retribuzione?
Il conducente distaccato deve essere retribuito in base al salario minimo nazionale o alla retribuzione convenzionale applicabile nello Stato membro ospitante, qualora questa sia superiore alla retribuzione prevista dalla normativa applicabile al contratto di lavoro.
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 96/71/CE del 16 dicembre 1996, gli elementi che possono essere presi in considerazione sono i seguenti:
- Lo stipendio
- Eventuali pagamenti supplementari per gli straordinari
- Eventuali indennità aggiuntive (premio di anzianità in base agli anni di servizio)
- Eventuali indennità relative al distacco (indennità di espatrio)
- Le spese di viaggio, alloggio e vitto non vengono prese in considerazione; tali importi sono forfettari e non fanno parte dello stipendio
Applicazione delle nuove norme in materia di distacco dei conducenti: le indennità e le somme forfettarie relative ai viaggi di lavoro saranno detratte dalle retribuzioni percepite all’estero?
Novità: la direttiva 2018/957 che introduce norme riviste in materia di distacco dei lavoratori (applicabili al settore dei trasporti a partire dal 2 febbraio 2022):
Le indennità specifiche relative al distacco hanno spesso diverse finalità. Nella misura in cui il loro scopo è il rimborso delle spese sostenute a causa del distacco, quali le spese di viaggio, vitto e alloggio, esse non devono essere considerate parte della retribuzione. Spetta agli Stati membri, in conformità con la propria legislazione e/o prassi nazionale, stabilire le norme relative al rimborso di tali spese. Il datore di lavoro dovrebbe rimborsare tali spese ai lavoratori distaccati in conformità con la legislazione e/o la prassi nazionale applicabile al rapporto di lavoro.
Sintesi:
Indennità incluse nella retribuzione
Indennità specifiche relative al distacco che non sono corrisposte a titolo di rimborso delle spese sostenute dal conducente. Ciò deve essere chiaramente specificato nella normativa nazionale applicabile al rapporto di lavoro
Indennità escluse dalla retribuzione
Indennità specifiche relative al distacco, corrisposte a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’autista. Qualora la normativa nazionale applicabile al rapporto di lavoro non chiarisca quali parti dell’indennità siano corrisposte a titolo di rimborso, l’intera indennità deve essere detratta dalla retribuzione.
Importante: occorre verificare a livello nazionale quali parti delle indennità vengono corrisposte a titolo di rimborso e, di conseguenza, devono essere detratte dalla retribuzione.
L'azienda è tenuta a rispettare le norme europee relative al pacchetto sulla mobilità in materia di tempi di guida, periodi di riposo e pause (regolamento n. 561/2006)?
Sintesi: Normativa europea in materia di tempi di guida, periodi di riposo e pause
TEMPi DI RIPOSO
Riposo giornaliero minimo:
- Equipaggio semplice
- Doppio equipaggio
Riposo giornaliero regolare di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore:
- può essere ridotto a nove ore, tre volte alla settimana
- può essere svolto in due parti, con una prima parte di almeno tre ore e una seconda parte di almeno nove ore; 9 ore consecutive per ogni periodo di 30 ore
Riposo settimanale minimo:
45 ore consecutive, con la possibilità di un periodo di riposo ridotto di 24 ore in 2 settimane consecutive, a condizione che tale periodo venga compensato in blocco entro la fine della terza settimana.
TEMPO DI GUIDA
Tempo massimo di guida ininterrotta: 4 ore e 30 minuti
Pause: 45 minuti, che possono essere suddivisi in due parti, da effettuare al più tardi dopo 4 ore e mezza:
- il primo di almeno 15 minuti
- il secondo di almeno 30 minuti
Tempo massimo di guida giornaliero: 9 ore, con la possibilità di estenderlo a 10 ore due volte alla settimana.
Limite massimo settimanale di guida: il tempo totale di guida settimanale non può superare le 56 ore; il limite di guida complessivo è di 90 ore ogni due settimane.
Orario giornaliero:
- Massimo: 12 ore
- Massimo: 10 ore se l’orario di lavoro notturno è compreso tra le 0 e le 5 del mattino.
Quali documenti obbligatori è necessario tenere a bordo del veicolo attualmente e a partire dal 2 febbraio 2022?
Nuovi requisiti amministrativi – Documenti obbligatori da tenere a bordo a partire dal 2 febbraio 2022
Per quanto riguarda il pacchetto Mobilità e il sistema IMI, i documenti obbligatori per i controlli su strada sono i seguenti:
- copia della dichiarazione di distacco inviata tramite IMI
- Prove relative alle operazioni di trasporto effettuate nello Stato membro ospitante, quali lettera di vettura elettronica (e-CMR) o le prove di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009
- Il registro del tachigrafo, in particolare, deve riportare i simboli nazionali degli Stati membri in cui il conducente si trovava durante lo svolgimento di operazioni di trasporto internazionale su strada o di cabotaggio, in conformità con gli obblighi di registrazione e di tenuta dei registri previsti dai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014
Gli obblighi amministrativi derivanti dal distacco relativi al Pacchetto Mobilità.
Novità: obbligo per l’impresa di trasporto con sede in un altro Stato membro di presentare una dichiarazione di distacco alle autorità nazionali competenti dello Stato membro in cui il conducente è distaccato, al più tardi al momento del controllo. Documenti obbligatori in tutti gli Stati membri dell’UE Per quanto riguarda il Pacchetto Mobilità e il sistema IMI, i documenti obbligatori per i controlli su strada sono i seguenti:
- copia della dichiarazione di distacco inviata tramite IMI
- Prove relative alle operazioni di trasporto effettuate nello Stato membro ospitante, quali lettera di vettura elettronica (e-CMR) o le prove di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009
- Il registro del tachigrafo, in particolare, deve riportare i simboli nazionali degli Stati membri in cui il conducente si trovava durante lo svolgimento di operazioni di trasporto internazionale su strada o di cabotaggio, in conformità con gli obblighi di registrazione e di tenuta dei registri previsti dai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014; inizio della dichiarazione, tramite il Sistema («IMI»)
Tale dichiarazione di distacco dovrà includere, in particolare: i recapiti di un responsabile dei trasporti o di un’altra persona di contatto nello Stato membro di stabilimento, incaricata di fungere da collegamento con le autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui vengono prestati i servizi e di inviare e ricevere documenti o comunicazioni.
Dati relativi alla società, compresa la licenza, almeno sotto forma del numero della licenza comunitaria, qualora tale numero sia disponibile
Dettagli relativi agli autisti, tra cui la patente di guida, la data di inizio del contratto di lavoro e la normativa applicabile:
- Le date previste di inizio e fine del distacco
- Le targhe dei veicoli
- Le tipologie di attività di trasporto svolte che possono essere il trasporto merci, il trasporto passeggeri, il trasporto internazionale o le operazioni di cabotaggio.
Inoltre, la società di trasporto sarà tenuta a trasmettere, tramite l’interfaccia pubblica collegata all’IMI, dopo il periodo di distacco e su richiesta diretta delle autorità competenti degli Stati membri in cui ha avuto luogo il distacco, copie dei seguenti documenti:
- Copia della dichiarazione di distacco
- Documentazione relativa alle operazioni di trasporto (e-CMR) e registrazioni del tachigrafo
- Documentazione relativa alla retribuzione dell’autista per il periodo di distacco
- Il contratto di lavoro o un documento equivalente
- Fogli di presenza relativi all’attività lavorativa dell’autista
- Prova di pagamento
La Commissione europea fornirà presto ulteriori informazioni su questo sistema IMI.
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